Comunicazione D.A. Bergamo sulle licenze Nazionali

In considerazione dei quesiti posti dai titolari di licenze standard ICAO, stante la scadenza prevista dalla regolamentazione europea per poter procedere alla conversione delle licenze ICAO si rammenta agli interessati che: le licenze non conformi alle JAR, comprese eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati rilasciati o riconosciuti prima della data di applicazione del Regolamento (EU) n. 1178/2011 AC, verranno convertite in licenze “conformi alla Part FCL” dall’8 aprile 2013 fino all’8 aprile 2014, nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato II oppure secondo quanto previsto da un rapporto di conversione stabilito dall’ENAC a seguito di consultazione con l’EASA (vedasi Nota Informativa ENAC  - NI-2012-005 del 6 giugno 2012).

 

Altresì va precisato che, dopo la scadenza suindicata, il pilota non perde ogni capacità e tutta l'esperienza acquisita. Quindi, è da ritenersi che dopo l'8 aprile 2014, chi non ha convertito la licenza nazionale vada trattato alla stregua di un pilota in possesso di licenza ICAO, cioè secondo l'Allegato III al Reg. 1178/2011. Pertanto, chi ha l'ATPL può fare direttamente l’esame teorico e pratico, chi ha il CPL o inferiore, deve fare un addestramento integrativo tramite una ATO e ripetere gli esami teorici e pratici secondo gli scenari dell'allegato III del Reg. (EU) n. 1178/2011.

 

Quanto su esposto genera dal fatto che dopo la scadenza indicata non si può parlare più di conversione secondo allegato I, stante il limite temporale posto dalla norma (8 aprile 2014).